Il CONI respinge i ricorsi contro Roda
Il Collegio di Garanzia del CONI ha respinto tutti i ricorsi presentati da Alessandro Falez, Angelo Dalpez e Stefano Maldifassi riguardanti l’ineleggibilità di Flavio Roda, legittimando così il suo quarto mandato alla presidenza della FISI. Adesso però, molto probabilmente, Dalpez, Falez e Maldifassi ricorreranno in appello al TAR. Ecco il testo della sentenza pubblicato sul sito ufficiale del CONI.
Il Collegio di Garanzia, a Sezioni Unite, presiedute dal Presidente Gabriella Palmieri, all’esito delle camere di consiglio del 30 novembre 2022 e del 1° dicembre 2022, ha assunto le seguenti determinazioni:
– HA RESPINTO il iscritto al R.G. ricorsi n. 63/2022, presentato congiuntamente, in data 5 ottobre 2022, dall’ing. Alessandro Falez e dal dott. Angelo Dalpez contro la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) e nei confronti del sig. Flavio Roda per la riforma, previa concessione di idonee misure cautelari anche in via monocratica, della decisione n. 10 della Corte d’Appello Federale della FISI del 30 settembre 2022, comunicata il 3 ottobre 2022, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto dai suddetti ricorrenti avverso la decisione n. 8/2022 del Tribunale Federale della FISI, volto ad ottenere la declaratoria di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di Presidente Federale della FISI del sig. Flavio Roda in vista delle elezioni del 15 ottobre 2022; nonché, occorrendo, per la disapplicazione/annullamento in parte qua degli artt. 46.4 del ROF e 48.4 dello Statuto Federale; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;
– HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 64/2022, presentato, in data 5 ottobre 2022, dal Stefano Maldifassi contro la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) e nei confronti del sig. Flavio Roda per la riforma integrale, previa sospensione dell’efficacia, con emissione di provvedimento cautelare, della decisione della Corte d’Appello Federale della FISI n. 010/2022, notificata, a mezzo PEC, il 3 ottobre 2022, con la quale, nel rigettare il reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione n. 008/2022 del Tribunale Federale FISI, è stata confermata l’ammissione della candidatura del sig. Flavio Roda a Presidente della FISI, come risultante dall’elenco Candidature alle Cariche Federali; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;
– HA DICHIARATO CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE con riferimento al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 65/2022, presentato, in data 10 ottobre 2022, dal sig. Alessandro Acciai contro la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) e nei confronti del sig. Enzo Sima per l’annullamento e/o la riforma, previa eventuale abbreviazione dei termini e decreto cautelare monocratico, della decisione della Corte di Appello Federale della FISI n. 11 del 4 ottobre 2022, comunicata in data 5 ottobre 2022, con la quale è stato rigettato il reclamo, promosso dal suddetto ricorrente, per la declaratoria di incandidabilità ed ineleggibilità del sig. Enzo Sima alla carica di Consigliere Nazionale Federale della FISI, ammesso in rappresentanza degli affiliati alle elezioni che si terranno in data 15 ottobre 2022, nonché per l’annullamento in parte qua dell’Elenco delle Candidature alle Cariche Federali, pubblicato dalla FISI sul proprio sito internet in data 14 settembre 2022, nella parte in cui è stato inserito tra i Consiglieri ammessi, in rappresentanza degli affiliati, il nominativo del sig. Enzo Sima, nonché, per quanto occorrer possa, della nota prot. 3918 del 12 agosto 2022, con la quale il Presidente della FISI ha convocato l’Assemblea Ordinaria Elettiva per la costituzione degli Organi dell’Assemblea per la data del 15 ottobre 2022, richiamando, tra le altre, normativa contrastante con le fonti primarie, con richiesta di annullamento e/o disapplicazione dell’art. 48, comma 4, dello Statuto FISI, nella parte in cui ha apposto l’aggettivo “quadriennale” successivamente al periodo relativo al limite massimo di tre mandati, e dell’art. 46, comma 4, del ROF FISI, nella parte in cui ha apposto gli aggettivi “interi” e “quadriennali” nel limite massimo di tre mandati; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO.