Cosa è successo tra FISI e Kappa: proviamo a vederci chiaro
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, con un’ordinanza cautelare pubblicata il 20 luglio 2022, è intervenuto nella querelle tra la società Basicitalia spa, sponsor della FISI per l’abbigliamento sportivo e titolare del marchio Robe di Kappa, presente sul vestiario degli atleti della nazionale, e la stessa federazione sport invernali
L’oggetto del contendere era stabilire se tra Basic e FISI si fosse stipulato o meno, in virtù dell’esercizio di un diritto di prelazione previsto dall’accordo scaduto in data 30 aprile 2022, un nuovo contratto di sponsorizzazione per il quadriennio olimpico 2022-2026.
La FISI, infatti, aveva ricevuto una proposta di sponsorizzazione da parte di un diverso soggetto (Giorgio Armani). Le condizioni di una tale proposta erano state comunicate a Basic che, in virtù del diritto di prelazione ad essa riconosciuto, le aveva accettate.
La FISI, tuttavia, aveva interpretato l’accettazione di Basic come una mera disponibilità a trattare il futuro rinnovo contrattuale; poiché tale trattativa non era andata a buon fine, FISI si riteneva libera di poter stipulare il nuovo accordo di sponsorizzazione con un soggetto diverso rispetto a Basic.
Preliminarmente, occorre evidenziare che l’ordinanza pronunciata dal tribunale di Milano è un provvedimento di urgenza: la ratio di tali provvedimenti è quella di evitare ad una parte, prima della conclusione del processo, un danno irreparabile. Tali decisioni possono quindi essere modificate con la sentenza che decide il merito della causa.
Le tesi dei contendenti sono diametralmente opposte e possono essere così sintetizzate:
Basic (Kappa) ritiene di aver correttamente esercitato il suo diritto di prelazione comunicando alla FISI l’accettazione delle condizioni contrattuali proposte da Giorgio Armani. L’accettazione della proposta contrattuale ricevuta ha comportato, quindi, la conclusione di un nuovo contratto di sponsorizzazione per il prossimo quadriennio olimpico. Conseguentemente, Basic ha chiesto, in via d’urgenza, al tribunale meneghino di impedire alla FISI di stipulare contratti di sponsorizzazione con altri soggetti.
FISI ha sostenuto, invece, che Basic avesse unicamente espresso una semplice disponibilità ad una trattativa contrattuale, non andata, tuttavia, a buon fine. La FISI si riteneva quindi libera di stipulare l’accordo di sponsorizzazione con un soggetto terzo. Per la federazione, le condizioni comunicate a Basic non erano sufficientemente caratterizzate ai fini di una loro qualificazione come una proposta contrattuale.
Il Tribunale di Milano respinge decisamente le tesi difensive di FISI affermando che:
– l’istituto della prelazione configura il diritto a concludere un negozio giuridico e non a trattare la conclusione di un negozio giuridico;
La ratio della prelazione è quella di essere preferito, a parità di condizioni, ad un altro soggetto nella conclusione di un accordo. Orbene, delle due l’una: o la FISI aveva comunicato a Basic le condizioni essenziali e caratterizzanti della proposta contrattuale ricevuta dal gruppo Armani ed in quel caso l‘accettazione di Basic aveva comportato la conclusione del contratto, oppure, se quanto comunicato da FISI a Basic non poteva essere qualificato come proposta contrattuale, allora Basic non era stata ancora messa nelle condizioni di esercitare il suo diritto di prelazione. Di conseguenza, la FISI non potrebbe comunque concludere alcun contratto con soggetti terzi perché Basic non è stata posta nelle condizioni di avvalersi della prelazione.
Da ultimo, il Tribunale di Milano ritiene necessaria l’adozione del provvedimento cautelare richiesto da Basic ravvisando il pericolo di un danno assai ingente sia per la difficoltà di una futura, esatta quantificazione del pregiudizio subito sia perché la mancata conclusione del contratto di sponsorizzazione comporterebbe il serio pericolo di una diminuzione della quota di mercato di Basic.
In conclusione, il Tribunale di Milano, al termine di un esame sommario tipico dei provvedimenti cautelari, ha ritenuto che l’accettazione da parte di Basic delle condizioni contrattuali comunicate dalla FISI aveva determinato la conclusione di un contratto di sponsorizzazione e, di conseguenza, ha ordinato alla FISI di non stipulare con terzi accordi di sponsorizzazione per i medesimi beni oggetto del contratto con Basic.
La vicenda sembra lontana dall’ essere conclusa poiché la FISI proverà a far valere le sue ragioni nel giudizio di merito ancora in corso al fine di poter stipulare il contratto di sponsorizzazione con il gruppo Giorgio Armani, anche nell’ottica di evitare probabili, onerose richieste risarcitorie da parte di quest’ultimo.
Avv. Massimiliano Valcada
Avvocato esperto in Diritto dello Sport e dell’Unione Europea