Armani-Kappa: il Tribunale respinge l’istanza FISI
Il Tribunale di Milano ha rigettato ieri l’istanza della FISI contro l’ordinanza della Settima Sezione Civile che ordinava di non concludere nuovi contratti di sponsorizzazione con aziende di abbigliamento diverse da Kappa, come potete leggere a questo link. Ecco di seguito il testo della sentenza e le motivazioni del rigetto dell’istanza.
Il Giudice
Dott. Federico Salmeri, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 4/10/2022, visti gli atti e i documenti di causa tutti, ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Nell’istanza ex art. 669 decies c.p.c. iscritto al numero di ruolo generale sopra riportato, promosso DA
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI, C.F. 05027640159, con l’avv. Giovanni Diotallevi -ricorrente-
BASIC ITALIA s.p.a., PI: 05588030014, con gli avv.ti Domenico Sindico, Eugenia Ravezzani, Massimo Tavella e Alberto Ronco
Oggetto: istanza ex art. 669 decies cpc in corso di causa *
Concise ragioni della decisione -resistente-
CONTRO
Con ordinanza ex art. 700 cpc del 14-20 luglio 2022, in accoglimento del reclamo proposto da BASIC, il Collegio ha così disposto: “ordina alla convenuta FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI (FISI) di astenersi dal concludere con terzi nuovi contratti di sponsorizzazione per le stagioni sportive 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 aventi ad oggetto l’utilizzo da parte dei suoi tesserati di beni con marchi diversi da quelli di cui è titolare BASICITALIA SPA e in concorrenza con i beni prodotti o commercializzati dalla società reclamante”.
Con l’odierna istanza, FISI lamenta:
– “numerosi […] profili di grave erroneità ed abnormità dell’ordinanza resa dal Collegio […] dai quali […] è originato un mutamento delle circostanze atto ad integrare le condizioni di proponibilità dell’istanza di revoca o modifica qui richiesta”;
– che il Collegio avrebbe violato il principio della “corrispondenza tra chiesto e pronunciato e ha, quindi, emesso un provvedimento palesemente ultra petitum ed abnorme”, così “paralizza[ndo] l’attività della Federazione”, emettendo un “ordine di non facere che troverebbe, in via di mera ipotesi, ragion d’essere solo ove il (presunto) sottostante rapporto contrattuale contenesse un diritto o vincolo di esclusiva in favore del reclamante ed a carico del reclamato”;
– che la genericità dell’ordinanza provocherebbe l’ “l’impossibilità di stipulare numerosi contratti di sponsorizzazione relativi a sponsor e/o categorie merceologiche che pacificamente risultavano non ricomprese nell’alveo dei precedenti rapporti e del presunto nuovo contratto tra FISI e BASIC, nonché di centinaia di contratti di sponsorizzazione individuale degli atleti già pervenuti a scadenza e/o in scadenza nel corso dei prossimi mesi, che risultavano anch’essi sottratti a qualsiasi vincolo di esclusiva”.
FISI dà altresì atto di avere stipulato in data 27 giugno 2022 un contratto di sponsorizzazione con ARMANI.
La ricorrente assume pertanto che “l’avvenuta sottoscrizione del contratto tra FISI e Giorgio Armani S.p.A. – che assurge essa stessa […] a quid novi […]- determina di per sé la cessazione della materia cautelare del contendere”.
Sulla scorta di tali argomenti, FISI ha proposto istanza ex art. 669 decies c.p.c., assumendo che “in conseguenza di tale aberrante, illegittimo ed amplissimo divieto a contrarre, la Federazione si trova attualmente esposta ad una paralisi operativa nei rapporti con sponsor e fornitori, che non solo appare ingiusta ma che risulta suscettibile di affliggere in modo sostanziale, gravissimo ed irreparabile l’immagine della Federazione”.
Detta paralisi operativa e la conclusione del contratto con ARMANI sarebbero circostanze nuove da apprezzarsi ai sensi dell’art. 669 decies c.p.c. per la revoca ovvero per la modifica dell’ordinanza collegiale.
La domanda è infondata.
E’ appena il caso di osservare che FISI àncora la sussistenza di circostanze sopravvenute al preliminare vaglio della decisione collegiale che, a dire di FISI, sarebbe abnorme.
FISI mira dunque ad una rivalutazione nel merito della decisione collegiale, per la quale, tuttavia, non può proporsi alcun gravame.
Abnorme dunque sarebbe un provvedimento che valutasse come erronee le valutazioni e le disposizioni collegiali, giungendo, come pretende FISI, a paralizzarne gli effetti affermando che l’erroneità della decisione collegiale si pone come fatto nuovo sopravvenuto tale da giustificarne la revoca o la modifica.
Ebbene, una decisione siffatta si sostanzierebbe in un vero e proprio gravame su una decisione che tuttavia non è ricorribile e non è rivalutabile nel merito, anche se errata.
Né valga sostenere che il contratto con ARMANI del 27 giugno 2022 (del quale FISI ha esplicitamente sostenuto l’inesistenza in occasione della comparsa dell’8 luglio 2022 predisposta in occasione del giudizio di reclamo) sarebbe un ““fatto anteriore” [che] diviene “fatto nuovo”, o circostanza nuova, ai fini della presente istanza di revoca o modifica, [e che] risiede nella stessa Ordinanza Collegiale ed è da questa determinato: dal momento che solo con tale ordinanza è emerso (e si è impartito) un ordine di non stipulare contratti, prima mai dedotto e mai richiesto, è solo dal momento del deposito dell’Ordinanza Collegiale che diviene percepibile, nota e rilevante la produzione di un documento quale il nuovo contratto”.
Al di là dell’argomento capzioso, ciò che più semplicemente rileva è la lapalissiana circostanza per cui il contratto con ARMANI non può considerarsi una circostanza sopravvenuta, essendo stato stipulato ben prima delle difese di FISI e della decisione collegiale.
Decisione che – sebbene non possa travolgere la stipula del contratto FISI/ARMANI, proprio in quanto contratto antecedente all’ordinanza e dunque ormai concluso – incide tuttavia sull’esecuzione del contratto FISI/ARMANI, rendendolo giocoforza ineseguibile.
Invero, l’ordine del Collegio “di astenersi dal concludere con terzi nuovi contratti” non può limitarsi alla mera conclusione di contratti, ma deve necessariamente estendersi anche alla successiva fase esecutiva dei contratti eventualmente già conclusi.
Diversamente opinando, sarebbe profondamente frustrata la tutela cautelare strumentale alle domande di merito svolte da BASIC e la ratio decidendi dell’ordinanza Collegiale:
– “ritiene il tribunale che la condotta tenuta da FISI dopo l’accettazione della proposta da parte di BASIC e lo stesso comportamento processuale del convenuto costituiscono chiari indici della volontà di FISI di concludere con terzi il nuovo contratto di sponsorizzazione […];
– “qualora infatti FISI concluda con un terzo il contratto di sponsorizzazione per le prossime stagioni sportive, [BASIC] vedrebbe irrimediabilmente violato il suo diritto e si troverebbe a subire ingenti danni”;
– “[…] l’acquisizione da parte di FISI di uno sponsor diverso e potenzialmente concorrente costituirebbe una palese violazione del contratto concluso con l’accettazione da parte di BASIC […].
L’ordinanza dunque ha inteso evitare che FISI potesse concludere un contratto di sponsorizzazione con uno sponsor diverso (tra i quali lo stesso ARMANI) in danno di BASIC.
Ne consegue che, sebbene la conclusione del contratto FISI/ARMANI abbia preceduto la decisione del Collegio, tuttavia gli effetti dell’ordinanza non possono limitarsi al dato testuale contenuto nel dispositivo “astenersi dal concludere”, bensì devono estendersi anche alla fase esecutiva degli eventuali contratti di sponsorizzazione (tra cui ARMANI) con sponsor diverso da BASIC, proprio in quanto stipulati in “violazione del contratto concluso con l’accettazione da parte di BASIC”. Pertanto, contrariamente a quanto assume FISI con l’odierna istanza, la materia del contendere non è affatto cessata a seguito della conclusione del contratto FISI/ARMANI, la cui esecuzione -anzi- è travolta dall’ordinanza collegiale.
Del resto, sarebbe financo sin troppo agevole per FISI ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla scorta della conclusione del contratto di sponsorizzazione FISI/ARMANI che BASIC ha sin dall’atto di citazione fortemente osteggiato ritenendosi il legittimo sponsor di FISI.
Oltretutto, appare paradossale, oltre che contrario a buona fede processuale, pretendere la revoca dell’ordinanza collegiale in virtù del contratto concluso con ARMANI, la cui esistenza dapprima è stata negata da FISI per conseguire il rigetto del reclamo e successivamente è stata invocata per ottenere la revoca dell’ordinanza collegiale.
Né si dica che l’ordinanza collegiale non potrebbe travolgere i diritti di terzi (nella specie ARMANI) non parti in causa.
In realtà, l’ordinanza collegiale non incide sulla validità del contratto (per il cui accertamento sarebbe necessario il contraddittorio con ARMANI), bensì sulla mera esecuzione dello stesso. Laddove poi nel giudizio di merito fosse confermato il vincolo contrattuale tra FISI e BASIC (come rilevato in sede di reclamo), residuerebbe in capo ad ARMANI l’eventuale risarcimento del danno nei confronti di FISI stessa, in merito ad un contratto di sponsorizzazione sì valido, ma ineseguibile per fatto e colpa di FISI che, imprudentemente, ha comunque deciso di stipulare il 27 giugno 2022 il contratto di sponsorizzazione con ARMANI nel corso di un complesso giudizio di merito e, si badi, pochi giorni dopo la notifica del reclamo alla stessa FISI ed al suo difensore, in data 14 giugno 2022.
In conclusione, l’istanza merita l’integrale rigetto.
Trattandosi di procedimento di natura cautelare in corso di causa, le spese vanno decise unitamente al merito.
P.Q.M.
Letto l’art. 669 decies c.p.c., il Tribunale di Milano, così decide:
1) rigetta l’istanza;
2) spese al merito.
Così deciso in Milano il 9 ottobre 2022
Il giudice (Federico Salmeri)