Nuove norme di sicurezza: obbligo di casco fino a 18 anni e assicurazione
Sono almeno tre le novità interessanti del Decreto Legislativo numero 40 del 28 febbraio 2021, attuativo dell’articolo 9 della Legge numero 86 dell’8 agosto 2019 che reca misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. Questo decreto stabilisce una serie di prescrizioni per la regolamentazione delle aree sciabili e il comportamento degli sciatori sulle piste.
La prima novità interessante è quella contenuta nell’articolo 17 comma 1: “Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3”. Finora il casco era obbligatorio fino ai 14 anni, ora l’età si alza.
La seconda, e importantissima novità è quella dell’articolo 30 comma 1, che prevede l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per chi pratica lo sci alpino:”Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose”.
Infine, nell’articolo 31, c’è il divieto di sciare sotto effetto di alcol o sostante stupefacenti.
“Accertamenti alcolemici e tossicologici
1. È vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche.
2. Gli organi accertatori, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 2 hanno dato esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che lo sciatore si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool o di droghe, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con gli strumenti e le procedure previste dall’articolo 379 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495″.
L’articolo citato è quello della norma del codice della strada che disciplina i controlli per chi viene trovato al volante in stato di ebbrezza.